TERMINI E CONDIZIONI
1.DICHIARAZIONI DI APERTURA
Articolo 1.
(1) L’agenzia è una società registrata per svolgere attività di intermediazione immobiliare con sede nella Repubblica di Croazia.
(2) L’agenzia è una società autorizzata dal Ministero dell’economia, dell’imprenditoria e dell’artigianato e registrata presso la Camera dell’economia croata.
(3) I termini e le condizioni dell’intermediazione immobiliare definiscono le relazioni commerciali tra l’agenzia immobiliare e il suo mandante (persona fisica o giuridica).
(4) Stipulando un contratto di intermediazione immobiliare il Mandante conferma di essere a conoscenza e di accettare le disposizioni dei presenti Termini e Condizioni.
(5) I Termini e le Condizioni sono pubblicati sul sito web dell’Agenzia https://croatiarealestates.com/ ed esposti nell’ufficio dell’Agenzia.
2. CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO DI INTERMEDIAZIONE
Articolo 2.
(1) Le condizioni generali di contratto di intermediazione sono disposizioni contrattuali valide per la maggior parte dei contratti che una parte contraente (la parte che redige il contratto) propone all’altra parte contraente, sia che siano contenute nel contratto standard (formulario), sia che vi si faccia riferimento nel modulo del contratto.
(2) I presenti Termini e Condizioni specificano il tipo e la conclusione del contratto di intermediazione immobiliare, i diritti e gli obblighi dell’Agenzia e delle Parti contrattuali nel processo di vendita/acquisto dell’immobile, la commissione di intermediazione, i diritti e gli obblighi delle Parti contrattuali in caso di risoluzione del contratto di intermediazione e l’utilizzo del sito web dell’Agenzia.
3.TERMINOLOGIA CONTENUTA NEI PRESENTI TERMINI E CONDIZIONI
Articolo 3.
(1) Alcuni termini nel contesto dei presenti Termini e Condizioni sono determinati dalla Legge croata sull’intermediazione immobiliare e hanno il seguente significato:
(A) L’Agenzia Immobiliare / Broker è una società autorizzata, una persona o un commerciante che soddisfa i requisiti commerciali per l’intermediazione immobiliare;
(B) Per intermediazione immobiliare si intendono tutte le azioni che l’Agenzia intraprende al fine di mettere in contatto il Committente e il Terzo, nonché le trattative e i preparativi per la chiusura degli affari legali, in particolare per quanto riguarda l’acquisto, la vendita, l’affitto, la locazione ecc. di un immobile;
(C) I beni immobili sono appezzamenti di terreno, compreso tutto ciò che vi è permanentemente attaccato, in superficie o nel sottosuolo, in conformità con la normativa generale sulla proprietà e altri diritti reali;
(D) Il committente è una persona o una società con cui l’Agenzia stipula il contratto di intermediazione immobiliare (venditore, acquirente, locatore, locatario e qualsiasi altra parte di un trasferimento di proprietà);
(E) Il terzo è una persona che il mediatore immobiliare cerca di presentare al mandante per negoziare un affare relativo a un determinato immobile;
(F) Il Contratto di intermediazione immobiliare è il contratto scritto tra l’Agenzia e il Mandante.
4.CONTRATTO DI INTERMEDIAZIONE IMMOBILIARE
Articolo 4.
(1) Il contratto di intermediazione immobiliare deve essere firmato dal mandante nel caso in cui il mandante sia il venditore che desidera impegnare l’agenzia nel processo di vendita dell’immobile e/o il mandante sia il (potenziale) acquirente che desidera impegnare l’agenzia nel processo di presentazione, acquisto e/o rivelazione della posizione dell’immobile.
(2) Con la sottoscrizione del contratto di intermediazione immobiliare, l’Agenzia si assume l’obbligo di ricercare e di contattare il Committente al fine di negoziare e trattare una specifica transazione legale riguardante il trasferimento o la costituzione di un particolare diritto di proprietà, e il Committente si impegna a pagare all’Agenzia un determinato compenso se il lavoro legale viene svolto.
(3) Il contratto di intermediazione immobiliare viene stipulato in forma scritta e diventa valido al momento della stipula. Il contratto di intermediazione immobiliare è valido per 5 (dicasi cinque) anni dal giorno della stipula o fino a quando l’immobile non viene venduto/ritirato dal mercato. La durata può essere diversa, come concordato tra le Parti, e può essere prorogata più volte con l’accordo delle Parti.
(4) Nel caso in cui una delle Parti desideri rescindere il contratto di intermediazione, tale Parte è tenuta a inviare una comunicazione scritta di rescissione all’altra Parte.
(5) Se non diversamente stabilito nei presenti Termini e Condizioni, le norme contenute nella Legge sugli Obblighi devono essere applicate quando si considera il rapporto tra l’Agenzia e il Mandante.
(6) Il contratto di intermediazione immobiliare deve contenere informazioni sull’Agenzia immobiliare, sul Mandante, sul tipo e sul contenuto essenziale dell’oggetto dell’attività di intermediazione, sul compenso dell’Agenzia e su eventuali costi aggiuntivi che potrebbero verificarsi durante la prestazione dei servizi approvati dal Mandante e in relazione alla vendita/acquisto oggetto dell’intermediazione.
(7) Il contratto di intermediazione immobiliare può contenere altre informazioni relative all’attività di intermediazione (ad esempio scadenze concordate, termini contrattuali e condizioni di pagamento delle commissioni di agenzia, informazioni sull’assicurazione di responsabilità civile, termini assicurativi e condizioni di pagamento delle commissioni di agenzia, ecc.)
(8)Il contratto di intermediazione immobiliare deve essere integrato con un modulo di visione. Il modulo di visione deve essere compilato dall’Agente e firmato dal Mandante al termine della visita.
Esclusività di intermediazione
Articolo 5.
(1) I contratti standard di intermediazione immobiliare non sono esclusivi. Il Committente è tenuto a pagare la commissione all’Agenzia solo se la vendita/acquisto dell’Immobile è il risultato delle azioni che l’Agenzia ha intrapreso per fare da tramite tra il Committente e il Terzo, compresa l’esposizione esplicita della posizione e delle caratteristiche dell’Immobile.
(2) In un contratto di intermediazione immobiliare, il mandante può accettare di utilizzare esclusivamente i servizi di intermediazione forniti dall’agenzia, vale a dire che non si avvarrà di un’altra agenzia. Questo obbligo deve essere chiaramente indicato nel contratto.
(3) Nel caso in cui il Mandante concluda un contratto di compravendita senza aver consultato o informato l’Agenzia con cui ha firmato l’accordo di esclusiva, il Mandante è obbligato a coprire tutti i costi che si sono verificati durante l’intermediazione. Questi costi non devono superare la commissione di intermediazione.
(4) Al momento della sottoscrizione del contratto di intermediazione esclusiva, l’Agenzia ha cura di informare il Mandante del significato e delle conseguenze legali di questa clausola.
5. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI INTERMEDIAZIONE
Articolo 6.
(1)Il contratto di mediazione stipulato per un periodo determinato si estingue alla scadenza del periodo per il quale è stato stipulato se il contratto per il quale è stato mediato non viene concluso entro tale periodo.
(2) Il contratto di intermediazione si considera risolto dopo la consegna all’altra Parte di un avviso scritto di risoluzione da parte della Parte che desidera risolvere il contratto.
(3) In caso di risoluzione, il Committente dovrà coprire l’intero importo della commissione di intermediazione. Se nel contratto di intermediazione sono stati concordati servizi aggiuntivi al di fuori della tariffa abituale, il Committente deve coprire anche questi costi.
(4) Se il Committente conclude un contratto di (pre)vendita/acquisto entro 2 (dicasi due) anni dalla cessazione del contratto di intermediazione, e tale contratto è il risultato del lavoro svolto dall’Agenzia nei confronti del Committente o di un Terzo durante la validità del contratto di intermediazione, il Committente dovrà pagare all’Agenzia l’intera commissione di intermediazione.
(5) Le disposizioni dei paragrafi (3) e (4) del presente articolo si riferiscono anche alla risoluzione del contratto di intermediazione immobiliare esclusiva.
6. DIRITTI E OBBLIGHI DELLE PARTI CONTRAENTI
Obblighi dell’Agenzia
Articolo 7.
(1) Con la sottoscrizione del contratto di intermediazione immobiliare, l’Agenzia si impegna a fornire i seguenti servizi:
(A) Cerca di trovare e mettere in contatto un terzo interessato a stipulare un contratto di compravendita con il committente;
(B)Informare il Committente sui prezzi medi di immobili simili;
(C)Ispezionare tutta la documentazione disponibile che attesti la proprietà o altri diritti reali sull’immobile in questione e informare il Committente di quanto segue:
(1C) Svantaggi evidenti e possibili rischi nel trattare una proprietà priva di titolo di proprietà;
(2C) Diritti reali o di altro tipo registrati sull’immobile a favore di un Terzo;
(3C) Conseguenze legali del mancato adempimento degli obblighi nei confronti del Terzo;
(4C) Circostanze di diritti di prelazione e limitazioni nella vendita/acquisto in base a regolamenti speciali.
(D) Intraprendere le azioni necessarie per introdurre (presentare) l’immobile sul mercato, pubblicare annunci appropriati e fornire qualsiasi altro servizio di marketing specificato nel contratto di intermediazione immobiliare che vada oltre la presentazione standard, per il quale l’Agenzia ha diritto a un compenso separato;
(E) Organizzare le visite agli immobili;
(F)Partecipa alle trattative e cerca di concludere un accordo di vendita/acquisto;
(G) Conservare i dati personali del Committente e le informazioni sull’immobile in questione e sul contratto che l’Agenzia ha stipulato con tale immobile come segreto aziendale, se richiesto per iscritto dal Committente;
(H)Se la proprietà oggetto del contratto di intermediazione è un terreno, verificare la destinazione d’uso dell’appezzamento in base alle norme di zonizzazione;
(I)Informare il Committente su tutte le circostanze rilevanti per la transazione prevista, di cui l’Agenzia è o dovrebbe essere a conoscenza.
Obblighi del Committente
Articolo 8.
(1)Firmando il contratto di intermediazione immobiliare, il Committente accetta di:
(A) Informare l’Agenzia di tutte le circostanze importanti per la fornitura di servizi di intermediazione e presentare informazioni accurate sull’immobile in questione; se possibile, presentare l’ubicazione, i permessi di costruzione e di utilizzo o altri documenti che dimostrino la legalità dell’immobile, nonché fornire all’Agenzia la prova dell’adempimento degli obblighi nei confronti di terzi;
(B)Presentare la prova della proprietà o di altri diritti sull’immobile in questione e informare l’Agenzia di qualsiasi vincolo o ipoteca esistente, registrato o non registrato, sull’immobile;
(C) Facilitare le visite dell’immobile all’Agenzia e ai terzi interessati all’immobile;
(D)Fornire all’Agenzia informazioni rilevanti sull’immobile, in particolare la descrizione e il prezzo dell’immobile,
(E) Pagare la commissione di intermediazione concordata all’Agenzia al momento della stipula del contratto preliminare di vendita/acquisto, a meno che non sia indicato diversamente nel contratto di intermediazione immobiliare;
(F)coprire qualsiasi costo superiore alla tariffa standard di intermediazione, se così concordato nel contratto di intermediazione immobiliare;
(G)Informare l’Agenzia in forma scritta di qualsiasi cambiamento associato alla proprietà in questione, in particolare dei cambiamenti di proprietà.
Articolo 9.
(1) Il mandante non è obbligato ad avviare trattative o a concludere un affare con un terzo che gli è stato proposto dall’agenzia e qualsiasi clausola del contratto di intermediazione immobiliare che preveda il contrario è da considerarsi nulla.
Articolo 10.
(1) Il Mandante è responsabile di qualsiasi danno verificatosi come risultato della sua mancata azione in buona fede e secondo i principi di onestà e coscienza, ed è tenuto a risarcire i costi verificatisi durante l’intermediazione. Questi costi non possono essere inferiori a 1/3 o superiori alla commissione di intermediazione immobiliare.
(2)L’onorario non include i costi di acquisto dell’immobile. Queste includono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: spese legali, spese notarili, spese giudiziarie, spese contabili, spese catastali, imposte sulla proprietà, IVA e così via.
Articolo 11.
(1) Tutte le spese di viaggio al di fuori della contea o verso le isole sono a carico del Committente, ma tali spese saranno rimborsate nel caso in cui il Committente concluda un contratto di vendita in conformità con il resto dei Termini e Condizioni.
7.COMMISSIONE DI AGENZIA
Articolo 12.
(1) Ai sensi della Legge croata sull’intermediazione immobiliare, il compenso per l’intermediazione è liberamente determinato dal contratto di intermediazione immobiliare.
(2) La commissione tipica per i servizi di intermediazione forniti da questa Agenzia è pari al 3% (ovvero: tre per cento) +IVA del valore finale concordato dell’immobile, ma non inferiore a 4.000,00 EUR per l’Acquirente e non inferiore a 3.000,00 EUR per il Venditore.
(3) L’Agenzia ha diritto al compenso per l’intermediazione al soddisfacimento dei seguenti 2 (dicasi due) termini cumulativi:
(A) Al momento della firma del contratto di vendita/acquisto o di qualsiasi altro atto legale che comporti il trasferimento della proprietà dell’immobile (ad esempio il trasferimento di quote societarie);
(B)Pagamento di qualsiasi parte del prezzo di acquisto o del corrispettivo concordato al Venditore (ad es. prezzo totale, deposito di prenotazione, prima rata del prezzo di acquisto). Nel caso in cui il prezzo di vendita/acquisto venga pagato in più fasi, la commissione di intermediazione seguirà di conseguenza la percentuale della fase di pagamento.
(4) L’Agenzia ha diritto alla commissione di intermediazione anche se non è stata concordata con precisione. Nel caso in cui l’importo dell’onorario non sia stato determinato né dalla tariffa né da qualsiasi altro regolamento generale o contratto o consuetudine, sarà determinato dal tribunale in base all’importo del lavoro svolto e dei servizi forniti dall’Agenzia.
(5) La legge croata sull’intermediazione immobiliare fa riferimento al termine mandante, senza distinguere tra acquirente e venditore. Di conseguenza, la commissione di intermediazione è dovuta da tutti i committenti, sia dall’Acquirente che dal Venditore, se non diversamente specificato.
Articolo 13.
(1) Quando il contratto è stipulato in base alla clausola di abrogazione, l’adempimento dei termini non influisce sul diritto dell’Agenzia al compenso di intermediazione.
(2) In caso di invalidità del contratto, l’Agenzia conserva il diritto alla commissione di intermediazione se la causa dell’invalidità non è nota all’Agenzia.
Articolo 14.
(1) L’Agenzia avrà diritto alla commissione di intermediazione anche nel caso in cui il (pre)contratto di cui all’articolo 9 sia stato stipulato. si conclude con:
(A) Il coniuge, il partner, un parente in linea retta o collaterale fino al secondo grado del Committente o qualsiasi altra persona a lui vicina (ad esempio una persona autorizzata, un datore di lavoro, un dipendente o un collaboratore);
(B)Società costituita dal Committente o da una qualsiasi delle persone menzionate nella sezione (A) del presente articolo, o se il Committente e una qualsiasi delle persone menzionate nella sezione (A) detengono insieme oltre il 50% (cinquanta per cento) delle azioni (interessi commerciali, azioni ecc.).
8.OFFERTA IMMOBILIARE, PREZZI E VISIONI
Articolo 15.
(1) L’offerta dell’Agenzia si basa sulle informazioni ricevute per iscritto e verbalmente dal Venditore. L’Agenzia si riserva la possibilità di errori nella descrizione e/o nel prezzo dell’immobile a seguito di informazioni errate fornite dal Venditore. (ad esempio, se l’immobile pubblicizzato è già stato venduto e/o affittato o se il venditore ha deciso di ritirare l’immobile dal mercato).
L’Agenzia non è responsabile per:
(A) Eventuali errori o comportamenti negligenti da parte del Mandante, in particolare per informazioni false, errate, intempestive o per l’omissione di informazioni veritiere, corrette e aggiornate sulle proprietà o sulle condizioni e l’oggetto dell’intermediazione.
(B) Eventuali errori o comportamenti negligenti da parte del Venditore, in particolare omissioni o danni causati da limitazioni e difetti nascosti dell’Immobile, che il Mandante conosceva o avrebbe dovuto conoscere, ma che non ha comunicato all’Agenzia.
Articolo 16.
(1) I prezzi delle proprietà sono espressi in euro, pagabili in controvalore in kune, secondo il tasso di cambio concordato da entrambe le parti. Nel caso in cui non sia stato definito un tasso di cambio, verrà applicato il tasso medio della Banca Nazionale Croata, valido il giorno del pagamento.
Articolo 17.
(1) Sebbene l’Agenzia si impegni a mostrare l’immobile al potenziale acquirente alla data e all’ora concordate, non è responsabile dell’occupazione dell’immobile o di altre cause di terzi che potrebbero impedirne la visione. In caso di spese di visione, l’Agenzia informerà il potenziale acquirente in anticipo.
9. ACCETTAZIONE DELL’ADEMPIMENTO
Articolo 18.
(1) Il contratto di intermediazione immobiliare non autorizza l’Agenzia ad accettare per conto del Committente l’adempimento degli obblighi derivanti da un (pre)contratto concluso a seguito dell’intermediazione. L’Agenzia può, in via eccezionale, concludere un contratto di vendita/acquisto (pre)per conto del Mandante, ma solo se quest’ultimo rilascia una procura speciale a tal fine.
(2) Il Committente non è obbligato ad avviare trattative di vendita/acquisto con il Terzo trovato dall’Agenzia, né a concludere un (pre)contratto secondo i termini che ha fornito all’Agenzia. Tuttavia il Preside sarà responsabile di eventuali danni nel caso in cui abbia agito contro i principi di onestà e coscienza.
10.SITO WEB DELL’AGENZIA
Articolo 19.
(1)Il dominio del sito web dell’Agenzia è https://croatiarealestates.com. Il contenuto del sito web ha lo scopo di fornire informazioni generali per uso personale. Le informazioni contenute nelle pagine possono essere modificate senza preavviso.
(2) Né l’Agenzia né alcuna Terza Parte possono fornire alcuna garanzia in merito all’accuratezza, alle prestazioni, alla completezza o all’idoneità delle informazioni e dei materiali trovati o offerti su tale sito web. Utilizzando i contenuti forniti, l’utente accetta la possibilità che tali informazioni e materiali possano contenere imprecisioni o errori non intenzionali. Pertanto, l’utilizzo di qualsiasi informazione e/o materiale fornito su questo sito web è esclusivamente a proprio rischio e pericolo.
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(5) Un eventuale link a un altro sito web non significa che l’Agenzia approvi quel sito. L’Agenzia non è responsabile del contenuto dei siti web collegati.
11.PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Articolo 20.
(1) In conformità alla direttiva UE 2016/679, l’Agenzia ha modificato la legge sulla protezione dei dati personali. Il Committente che accetta i presenti Termini e Condizioni, accetta il presente Atto. In particolare, accettando i presenti Termini e Condizioni, il Committente acconsente all’utilizzo dei Dati Personali nei contratti di agenzia e nella documentazione che l’Agenzia deve raccogliere, in conformità con l’ambito legale.
12.ACCANTONAMENTI DI CHIUSURA
Articolo 21.
(1) I rapporti commerciali tra l’Agenzia e il Mandante che non sono definiti dai presenti Termini e Condizioni, né da un contratto di intermediazione esclusiva, sono soggetti alle disposizioni della Legge croata sull’intermediazione immobiliare. Se in ogni caso non sono determinati dalla presente legge, si applica la legge croata sulle obbligazioni civili.
(2) Le disposizioni dei presenti Termini e Condizioni si applicheranno in modo appropriato a qualsiasi rapporto contrattuale non ancora completato ma stabilito prima dell’entrata in vigore dei presenti Termini e Condizioni.
(3) In caso di controversie derivanti da e in relazione al presente Contratto, le parti concordano sulla competenza del tribunale di Dubrovnik.
Articolo 22.
(1) L’Agenzia si riserva il diritto di modificare i presenti Termini e Condizioni.